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Attraverso la nostra assistenza legale, offriamo efficaci soluzioni alla crisi d'Impresa.
Le modalità di intervento variano a seconda del livello di gravità della crisi, che, secondo la nostra classificazione, basata su parametri di carattere sia giuridico sia economico, può essere determinata, con gravità ascendente, nel seguente modo:

Crisi di grado 1 (Rischio di sovraindebitamento)

Situazione. L'impresa si trova in difficoltà nel pagare i propri debiti con i fornitori, con le Banche o il Fisco, a causa della carenza di liquidità. Il sovraindebitamento è, comunque, soltanto potenziale. Non esistono procedure giudiziali o esecutive (pignoramenti) contro l'impresa, ma esse rappresentano una minaccia imminente.

Soluzione. Analisi della posizione debitoria. Analisi di conti correnti, mutui e leasing per verificare l'esistenza di eventuali profili di criticità ed illegittimità nell'azione delle Banche, che potrebbero consentire il recupero di una notevole liquidità. Esame delle cartelle esattoriali per riscontrarne l'eventuale illegittimità ed annullabilità. Possibili soluzioni concordate con i fornitori e gli altri creditori privati. Azioni per il recupero di eventuali crediti aziendali. Tutela preventiva del patrimonio dell'Impresa, contro il rischio di possibili azioni da parte dei creditori.

Crisi di grado 2 (Sovraindebitamento con procedure giudiziali)

Situazione. I creditori hanno avviato procedure giudiziali (ad esempio, ricorsi per decreto ingiuntivo) contro l'Impresa. Assenza di procedure esecutive (pignoramenti), le quali, tuttavia, rappresentano una minaccia imminente.

Soluzione. Si valuta la possibilità di proporre opposizione avverso le procedure giudiziali (ad esempio, opposizione a decreto ingiuntivo). In caso negativo, soluzioni alternative: soluzione concordata con i creditori; ricerca di liquidità aggiuntiva, previo esame dei rapporti con le Banche, secondo le modalità sopra descritte; ricorso a procedure giudiziali che consentono di risolvere la crisi d'Impresa (composizione della crisi da sovraindebitamento, concordato preventivo, accordi di ristrutturazione, transazione fiscale). Tutela del patrimonio dell'impresa di fronte al rischio di possibili pignoramenti.

Crisi di grado 3 (Sovraindebitamento con procedure esecutive)

Situazione. I creditori sono già muniti di titolo esecutivo ed hanno già agito esecutivamente contro l'Impresa, o sono sul punto di farlo. L'Impresa ha già subito o è sul punto di subire il pignoramento, totale o parziale, dei suoi beni (immobili, attrezzature, merci, autoveicoli, ecc.) o dei suoi crediti verso terzi.

Soluzione. Si valuta la possibilità di proporre opposizione alle procedure esecutive, al fine di ottenerne la sospensione e l'annullamento (ad esempio: opposizione all'esecuzione, opposizione agli atti esecutivi, sospensione per usura bancaria ecc.). In caso negativo, soluzione alternative: soluzione concordata con i creditori; conversione del pignoramento; ricerca di liquidità aggiuntiva, previo esame dei rapporti con le Banche, secondo le modalità sopra descritte; ricorso a procedure giudiziali che consentono di risolvere la crisi d'Impresa (composizione della crisi da sovraindebitamento, concordato preventivo, accordi di ristrutturazione, transazione fiscale). Tutela del patrimonio dell'impresa di fronte al rischio di ulteriori pignoramenti.

Crisi di grado 4 (Sovraindebitamento con procedure concorsuali)

Situazione. I creditori hanno proposto istanza di fallimento contro l'Impresa.

Soluzione. Opposizione all'istanza di fallimento. Blocco della procedura fallimentare mediante ricorso a concordato preventivo, accordi di ristrutturazione, transazione fiscale.

Crisi di grado 5 (Dichiarazione di fallimento)

Situazione. Il fallimento dell'Impresa è già stato dichiarato.

Soluzione. Impugnazione della sentenza dichiarativa di fallimento, se ancora possibile. In caso negativo, tutela del fallito in sede civile e penale per ridurre al minimo l'incidenza della procedura nei suoi rapporti personali e familiari. 

Contattaci per una prima analisi gratuita. Valuteremo la soluzione più adatta per il tuo caso.

Per agevolare la migliore comprensione del sintetico quadro sopra esposto, riportiamo una breve spiegazione dei termini adottati.

Accordi di ristrutturazione dei debiti. Procedimento regolato dall'art. 182-bis L.F., consente all'imprenditore in stato di crisi di domandare l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un professionista, designato dal debitore, sulla veridicità dei dati aziendali e sull'attuabilità dell'accordo stesso.

Composizione della crisi da sovraindebitamento. Procedimento introdotto dalla L. n. 3 del 2012 per consentire al debitore (piccolo imprenditore o consumatore) di risolvere il proprio sovraindebitamento mediante accordo con i creditori, sotto la supervisione giudiziale. Per ulteriori approfondimenti, si consiglia di visitare l'apposita sezione di questo sito.

Concordato preventivo. Procedura regolata dagli artt. 160 ss. L.F., consente all'imprenditore che si trova in stato di crisi di proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base di un piano che può prevedere la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito.

Decreto Ingiuntivo. Provvedimento giudiziale concesso su ricorso di chi riesce a dare prova scritta del proprio credito (fattura, assegno, cambiale ecc.). Per ulteriori approfondimenti, si consiglia di visitare l'apposita sezione di questo sito.

Fallimento. In base all'art. 5 L.F., l'imprenditore che si trova in stato d'insolvenza è dichiarato fallito. Lo stato d'insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Il fallimento è dichiarato su ricorso del debitore, di uno o più creditori o su richiesta del pubblico ministero (art. 6 L.F.). Contro la sentenza dichiarativa di fallimento può essere proposto reclamo (art. 18 L.F.). Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti (art. 1 L.F.): a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila; b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila; c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.

Procedura esecutiva / Pignoramento. Il creditore munito di titolo esecutivo (assegno, cambiale, decreto ingiuntivo, sentenza ecc.) può procedere ad esecuzione forzata per sottoporre a pignoramento (immobiliare, mobiliare, presso terzi) i beni del debitore. Per ulteriori approfondimenti, si consiglia di visitare l'apposita sezione di questo sito.

Transazione fiscale. Procedura regolata dall'art. 182-ter L.F., che consente all'imprenditore in stato di crisi di proporre un piano che preveda il pagamento parziale dei debiti fiscali (sono esclusi quelli derivanti da tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea).


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